La SCIA edilizia al Comune di Roma - segnalazione certificata di inizio attività, introdotta dalla legge 122/2010, è un titolo abilitativo semplificato per interventi edilizi minori: restauro e risanamento conservativo, cambiamenti di destinazione d’uso degli immobili, interventi di manutenzionie sulle parti strutturali, unione o divisione di più unità abitative, interventi di ampliamento dei fabbricati senza creazione di volumi autonomi e all’interno della sagoma esistente, modifiche ai prospetti come l’apertura di finestre e varianti a permessi di costruire che non incidano su volumetrie e parametri urbanistici.
Per una precisa indicazione degli interventi soggetti a Scia edilizia si rinvia a quanto disposto nell’
allegato A- Sezione II Edilizia – del D.Lgs 222 del 25/11/2016.
Nella Scia, in particolare, la legge delega la verifica di tutti i requisiti necessari al privato(il proprietario o l'avente titolo con delega della proprietà) che, con il supporto del tecnico di fiducia, attesta e autocertifica l'esistenza dei presupposti per la realizzazione dell'intervento.
La documentazione dovrà essere accompagnata da asseverazioni ed elaborati redatti dai tecnici abilitati(geometri, architetti, ingegneri), necessari a consentire le necessarie verifiche da parte dell'amministrazione che ha 60 giorni di tempo per effettuare controlli ed eventualmente bloccare i lavori in caso di gravi violazioni o mancanza di requisiti.
Con apposita comunicazione di inizio lavori è possibile iniziare i lavori entro un anno dalla data di deposito della SCIA.
La SCIA edilizia vale tre anni dalla data di inizio dei lavori. Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la comunicazione di fine lavori.