EcoBonus 110%

CosCos' è l'EcoBonus 110%? Come funziona?

Nel nuovo decreto Rilancio è stato confermato l'EcoBonus al 110%, il testo già in vigore è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per far ripartire il settore edilizio colpito dall'emergenza Coronavirus il Governo ha approvato il superbonus al 110% con lo sconto in fattura immediato o cessione del credito per interventi edilizi che rientrano nel bonus ristrutturazioni e bonus facciate.   
 

Quali interventi sono ammessi nel EcoBonus per la detrazione fiscale del 110%?

Gli interventi principali ammessi nel EcoBonus al 110% sono quelli enunciati nel comma 1 dell’articolo 119:
a. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell'unità
immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o
più accessi autonomi dall'esterno.
Quindi interventi tesi ad isolare termicamente e contenere le dispersioni di calore delle mura perimetrali e dei
tetti (che arrivino almeno al 25% della superficie totale a contatto con l’esterno).
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Per quanto riguarda i condomini sono ammessi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione collettivi. Gli impianti esistenti vanno sostituiti con impianti sempre centralizzati di nuova concezione tecnologica: con caldaie a condensazione o pompe di calore. A questi impianti possono essere accoppiati impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, collettori solari,impianti geotermici e di microcogenerazione.
  • Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari, o comunque dotati di autonomia funzionale, sono ammessi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione autonomi. Gli impianti esistenti vanno sostituiti con impianti sempre autonomi di nuova concezione tecnologica: con caldaie a condensazione o pompe di calore. A questi impianti possono essere accoppiati impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, collettori solari, impianti geotermici e di microcogenerazione.
  • Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari, o comunque dotati di autonomia funzionale, sono ammessi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione autonomi. Gli impianti esistenti vanno sostituiti con impianti sempre autonomi di nuova concezione tecnologica: con caldaie a condensazione o pompe di calore. A questi impianti possono essere accoppiati impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, collettori solari, impianti geotermici e di microcogenerazione.
Per quanto riguarda gli interventi strutturali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 119, sono ammessi:
  • Interventi di ristrutturazione antisismica che erano già compresi nell'attuale sismabonus, ed erano già soggetti quindi ad un aliquota di detrazione fiscale del 90%, che ora invece raggiungeranno la quota del 110% per tutte le spese sostenute dal 1°luglio 2020;
Altri interventi ammessi:
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo connessi alla rete elettrica (…) sempre ché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi previsti nel comma 1 o 4. Sarà possibile accedere al bonus del 110% anche installando pannelli fotovoltaici, a patto che vengano realizzati insieme ad uno degli interventi presenti nei commi 1 e 4 (cappotto termico e/o sostituzione impianti).
  • Infine la detrazione del 110% si applicherà anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente, dl. 63/2013, art.14, a condizione che siano eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi descritti nel comma 1.
Quindi anche la sostituzione degli infissi può accedere alla detrazione fiscale del 110% se effettuata insieme al
cappotto termico e/o alla sostituzione degli impianti.

Quali sono i limiti di spesa per ciascun intervento?

Elenchiamo qui sotto i limiti di spesa degli interventi ammessi:



1. Interventi di isolamento termico delle pareti e del tetto: (comma 1, lettera a)



  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari (o per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti);
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.



2. Interventi sugli edifici condominiali per la sostituzione degli impianti centralizzati: (comma 1, lettera b)



  • 20.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.



3. Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti autonomi: (comma 1, lettera c)



  • 30.000 euro;


4. Interventi antisimici: (comma 4)



  • 96.000 euro per ogni unità immobiliare;



5. Installazione di impianti fotovoltaici, se realizzati insieme ad almeno uno deli interventi del comma 1, lettere a,b,c o comma 4:



  • 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.



6. Sostituzione infissi, se realizzato insieme ad almeno uno dei interventi del comma 1, lettere a,b,c:



  • Al momento non sono previsti limiti di spesa.



Come accedere al bonus 110%?

Per poter accedere alla detrazione del bonus 110% è necessario assicurare che gli interventi eseguiti abbiano comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, attraverso un Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata. 

Le spese per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni sono detraibili.



Le spese soggette alla detrazione del 110% sono quelle effettuate attraverso bonifico per ristrutturazione e documentate, sostenute dal 1°luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Chi può usufruirne del bonus al 110%?

I soggetti che possono usufruire della detrazione fiscale del bonus 110% principalmente sono:

  • I condomini;
  • Le persone fisiche, per le loro abitazioni, e non per sedi di società, negozi, uffici, etc.;



Ciascuno può beneficiare delle detrazioni su massimo due unità immobiliari autonome, oltre alle unità immobiliari in condominio.



Il bonus al 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

  • A 1 – abitazioni di tipo signorile
  • A8 – abitazioni in ville
  • A9 – castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Come funziona la cessione del credito?

 L’articolo 121 permette a coloro che sosterranno spese, negli anni 2020 e 2021, di poter scegliere, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:



  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest’ ultimo lo potrà recuperare sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;



  • la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.



  • La detrazione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.



La sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi che usufruiranno della detrazione del 110% ?

Si. Secondo quanto possiamo leggere nel comma 2 dell’articolo 119, anche per gli infissi sarà possibile accedere alla detrazione dell’Ecobonus pari al 110%, se insieme alla sostituzione degli infissi si abbinerà almeno uno degli interventi previsti dal comma 1 dell’articolo 119, ovvero la realizzazione del cappotto termico e/o la sostituzione degli impianti.

Questo, sempre a condizione che si migliori di due classi il livello energetico dell’edificio.

Per quanto riguarda gli edifici vincolati o nei centri storici, nei casi in cui non sia possibile la realizzazione del cappotto termico e/o la sostituzione degli impianti, la sostituzione degli infissi può accedere al beneficio fiscale del 110%?

Se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali o se gli interventi del comma 1 sono vietati dal Regolamento Edilizio, urbanistico o ambientale, la detrazione si applica a tutti gli interventi previsti dalla legislazione vigente, anche se eseguiti singolarmente. Tutto ciò rimane comunque subordinato al miglioramento di almeno due classi di livello energetico.

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