Elenchiamo qui sotto i limiti di spesa degli interventi ammessi:
1. Interventi di isolamento termico delle pareti e del tetto: (comma 1, lettera a)
2. Interventi sugli edifici condominiali per la sostituzione degli impianti centralizzati: (comma 1, lettera b)
3. Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti autonomi: (comma 1, lettera c)
4. Interventi antisimici: (comma 4)
5. Installazione di impianti fotovoltaici, se realizzati insieme ad almeno uno deli interventi del comma 1, lettere a,b,c o comma 4:
6. Sostituzione infissi, se realizzato insieme ad almeno uno dei interventi del comma 1, lettere a,b,c:
Per poter accedere alla detrazione del bonus 110% è necessario assicurare che gli interventi eseguiti abbiano comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, attraverso un Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.
Le spese per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni sono detraibili.
Le spese soggette alla detrazione del 110% sono quelle effettuate attraverso bonifico per ristrutturazione e documentate, sostenute dal 1°luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
I soggetti che possono usufruire della detrazione fiscale del bonus 110% principalmente sono:
Ciascuno può beneficiare delle detrazioni su massimo due unità immobiliari autonome, oltre alle unità immobiliari in condominio.
Il bonus al 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
L’articolo 121 permette a coloro che sosterranno spese, negli anni 2020 e 2021, di poter scegliere, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
Si. Secondo quanto possiamo leggere nel comma 2 dell’articolo 119, anche per gli infissi sarà possibile accedere alla detrazione dell’Ecobonus pari al 110%, se insieme alla sostituzione degli infissi si abbinerà almeno uno degli interventi previsti dal comma 1 dell’articolo 119, ovvero la realizzazione del cappotto termico e/o la sostituzione degli impianti.
Questo, sempre a condizione che si migliori di due classi il livello energetico dell’edificio.
Se l’edificio è sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali o se gli interventi del comma 1 sono vietati dal Regolamento Edilizio, urbanistico o ambientale, la detrazione si applica a tutti gli interventi previsti dalla legislazione vigente, anche se eseguiti singolarmente. Tutto ciò rimane comunque subordinato al miglioramento di almeno due classi di livello energetico.
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